Art. 2.
(Utilizzo del credito erogato).

      1. Il credito erogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, è destinato ad uno o più dei seguenti scopi:

          a) acquisto di strumenti tecnologici, quali personal computer, connessioni a INTERNET, software grafici o di calcolo, in base alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 2;

          b) partecipazione a corsi di formazione, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequentazione di corsi di formazione, anche a distanza, riconosciuti in base alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 2;

          c) avviamento di un'attività imprenditoriale nel campo dell'innovazione tecnologica.

      2. Ai fini dell'erogazione del credito è possibile l'associazione tra due o più soggetti beneficiari della carta per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1, lettera c).
      3. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della relativa dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, specificano:

          a) quando intendono ricevere il credito;

          b) a quali finalità e attraverso quale piano di spesa annuale intendono destinare il credito.

      4. I benefìci previsti dalla presente legge sono cumulabili con i benefìci previsti da altre norme di legge e di regolamento per i medesimi soggetti e, in particolare, con i benefìci previsti dal titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
      5. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, entro dieci anni dalla data di erogazione

 

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completa del credito, al netto dell'eventuale quota parte del credito erogato a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 3. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 3, oltre ad una somma equivalente al credito ricevuto, gli interessi correnti per il ritardato rimborso a un tasso pari all'interesse legale.